|
PREAMBOLO
Gli
Stati parti alla presente Convenzione
Considerando
che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite,
il
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché
l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro diritti sono le
fondamenta della libertà,
della
giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo
presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta
la loro
fede nei
diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della
persona umana e
hanno
risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori
condizioni di vita in
una
maggiore libertà,
Riconoscendo
che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e
nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e
hanno convenuto
che
ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà
che vi sono enunciate, senza
distinzione
di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di
opinione
politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di
nascita o
di ogni altra circostanza,
Rammentando
che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le
Nazioni Unite
hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un'assistenza
particolari,
Convinti
che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente
naturale per la
crescita
e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei
fanciulli, deve ricevere la
protezione
e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente
il suo ruolo nella
collettività,
Riconoscendo
che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della
sua
personalità
deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di
amore e di
comprensione,
In
considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il
fanciullo ad avere una sua
vita
individuale nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali
proclamati nella Carta
delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità,
di tolleranza, di libertà,
di
uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo
presente che la necessità di concedere una protezione speciale al
fanciullo
è stata
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del
fanciullo e nella
Dichiarazione
dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20
novembre
1959 e
riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo,
nel Patto
internazionale
relativo ai diritti civili e politici | in particolare negli artt.
23 e 24 | nel Patto
internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare
all’art. 10 | e
negli
Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e
delle Organizzazioni
internazionali
che si preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo
presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti
dell’Uomo il
fanciullo,
a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale,
necessita di una
protezione
e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima
che dopo
la nascita,
Rammentando
le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici
applicabili
alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati
soprattutto sotto il
profilo
della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a
livello nazionale e
internazionale; dell’insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative
all’amministrazione
della giustizia minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione
sulla
protezione
delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato,
Riconoscendo
che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una
particolare
attenzione,
Tenendo
debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori
culturali di
ciascun
popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,
Riconoscendo
l’importanza della cooperazione internazionale per il
miglioramento
delle
condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare
nei paesi in via di
sviluppo,
Hanno
convenuto quanto segue:
PRIMA
PARTE
Articolo
1
Ai sensi
della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano
avente
un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima
la maturità in virtù
della
legislazione applicabile.
Articolo
2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti
enunciati nella presente
Convenzione
e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza
distinzione
di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore,
di sesso, di
lingua,
di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi
genitori o
rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione
finanziaria,
dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra
circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia
effettivamente
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate
dalla
condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi
genitori, dei
suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo
3
In tutte
le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni
pubbliche o
private
di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative
o degli organi
legislativi,
l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione
preminente.
2. Gli
Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e
le cure
necessarie
al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei
suoi genitori, dei
suoi
tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e
a tal fine essi
adottano
tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli
Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni,
servizi e istituti
che hanno
la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro
protezione sia
conforme
alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell’ambito della
sicurezza
e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del
loro personale
nonché
l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo
4
Gli Stati
parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi,
amministrativi
e altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e
culturali essi adottano tali
provvedimenti
entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della
cooperazione
internazionale.
Articolo
5
Gli Stati
parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei
genitori o, se del
caso, dei
membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali,
dei
tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di
dare a quest’ultimo, in
maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e
i consigli
adeguati
all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione.
Articolo
6
1.
Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita.
2. Gli
Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la
sopravvivenza e lo
sviluppo
del fanciullo.
Articolo
7
1. Il
fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita
e da allora
ha
diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a
conoscere
i suoi genitori e a essere allevato da essi.
2. Gli
Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in
conformità con la loro
legislazione
nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti
internazionali
applicabili in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non
fosse fatto, il
fanciullo
verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo
8
1. Gli
Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a
preservare la
propria
identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue
relazioni familiari,
così
come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un
fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della
sua identità o
di alcuni
di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e
protezione
affinché
la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo
9
1. Gli
Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai
suoi genitori
contro la
loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto
riserva di
revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili,
che questa
separazione
è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una
decisione in questo
senso può
essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i
genitori
maltrattino
o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione
debba
essere
presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In
tutti i casi previsti al paragrafo 1
del presente articolo, tutte le parti interessate
devono
avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro
opinioni.
3. Gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi
i genitori o
da uno di
essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti
diretti con
entrambi
i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse
preminente del fanciullo.
4. Se la
separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato
parte, come
la
detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione o la
morte (compresa la morte, quale
che ne
sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i
genitori o di uno di
essi, o
del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori,
al fanciullo oppure,
se del
caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali
concernenti il
luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno
che la divulgazione di tali
informazioni
possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati
parti vigilano
inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé
conseguenze
pregiudizievoli
per la persona o per le persone interessate.
Articolo
10
1. In
conformità con l’obbligo che
incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1
dell’art.
9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in
vista di entrare in
uno Stato
parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà
considerata con
uno
spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano
inoltre affinché la
presentazione
di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli
autori
della
domanda e per i loro familiari.
2. Un
fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a
intrattenere
rapporti
personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori,
salve circostanze
eccezionali.
A tal
fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti,
in virtù del
paragrafo
1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo
e dei suoi genitori di
abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio paese. Il
diritto di
abbandonare
ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni
stabilite dalla
legislazione,
necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna,
dell’ordine pubblico,
della
salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà
altrui, compatibili con gli
altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo
11
1. Gli
Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni
illeciti
di fanciulli all’estero.
2. A
tal fine, gli Stati parti favoriscono
la conclusione di accordi bilaterali o
multilaterali
oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo
12
1. Gli
Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di
esprimere
liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le
opinioni del
fanciullo
essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua
età e del
suo grado
di maturità.
2. A
tal fine, si darà in particolare al
fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura
giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia
tramite un
rappresentante
o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di
procedura
della
legislazione nazionale.
Articolo
13
1. Il
fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto
comprende la
libertà
di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni
specie,
indipendentemente
dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o
con
ogni
altro mezzo a scelta del fanciullo.
2.
L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente
dalle
limitazioni
stabilite dalla legge e che sono necessarie:
a)
al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla
salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico,
della salute o
della
moralità pubbliche.
Articolo
14
1. Gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di
pensiero, di coscienza
e di religione.
2. Gli
Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure,
se del caso, dei
tutori
legali, di guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato
diritto in maniera che
corrisponda
allo sviluppo delle sue capacità.
3. La
libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può
essere soggetta
unicamente
alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del
mantenimento della
sicurezza
pubblica, dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità
pubbliche, oppure
delle
libertà e diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo
15
1. Gli
Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
associazione e alla
libertà
di riunirsi pacificamente.
2.
L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle
limitazioni stabilite
dalla
legge, necessarie in una società democratica nell’interesse della
sicurezza nazionale,
della
sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la sanità o
la moralità pubbliche,
o i
diritti e le libertà altrui.
Articolo
16
1. Nessun
fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella
sua vita
privata,
nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e
neppure di
affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il
fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali
interferenze o tali
affronti.
Articolo
17
Gli Stati
parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass
media e
vigilano
affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a
materiali provenienti
da fonti
nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo
benessere
sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale.
A tal fine, gli
Stati
parti:
a)
incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che
hanno una
utilità
sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito
dell’art. 29;
b)
incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di
scambiare e
di
divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da
varie fonti culturali,
nazionali
e internazionali;
c)
incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per
l’infanzia;
d)
incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle
esigenze
linguistiche
dei fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;
e)
favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere il
fanciullo
dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione
delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo
18
1. Gli
Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio
secondo
il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per
quanto riguarda
l’educazione
del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di
allevare il
fanciullo
e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori
oppure, se del
caso, ai
suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall’interesse
preminente
del fanciullo.
2. Al
fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione,
gli
Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori
legali nell’esercizio della
responsabilità
che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla
creazione di
istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
3. Gli
Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli
i
cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli
istituti di assistenza
all’infanzia,
per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo
19
1. Gli
Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa,
sociale ed
educativa
per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di
oltraggio o di brutalità
fisiche o
mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento,
compresa
la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato
all’uno o all’altro, o a
entrambi,
i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni
altra persona che
abbia il
suo affidamento.
2. Le
suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità,
procedure
efficaci
per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire
l’appoggio necessario al
fanciullo
e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di
prevenzione, e ai fini
dell’individuazione,
del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della trattazione
e dei
seguiti
da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse
dovranno altresì
includere,
se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo
20
1. Ogni
fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del
suo
ambiente
familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel
suo proprio
interesse,
ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.
2. Gli
Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione
sostitutiva, in
conformità
con la loro legislazione nazionale.
3. Tale
protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo
dell'affidamento
familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in
caso di
necessità,
del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione
tra
queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una
certa continuità
nell’educazione
del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa,
culturale e
linguistica.
Articolo
21
Gli Stati
parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che
l’interesse
superiore
del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:
a)
vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo
dalle autorità
competenti le quali verificano, in
conformità con la legge e con le procedure applicabili e in
base
a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che
l’adozione può essere
effettuata
in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre
e alla madre,
genitori
e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate
hanno dato il loro
consenso
all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri
necessari;
b)
riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in
considerazione come un
altro
mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora
quest’ultimo non possa
essere
affidato a una famiglia affidataria o adottiva oppure essere
allevato in maniera
adeguata
nel paese d'origine;
c)
vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo
abbia il beneficio di
garanzie
e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d)
adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di
adozione
all’estero,
il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per
le persone che ne sono responsabili;
e)
perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o
intese bilaterali o
multilaterali
a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare
affinché le
sistemazioni
di fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o dagli
organi competenti.
Articolo
22
1. Gli
Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale
cerca di
ottenere
lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai
sensi delle regole e
delle
procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal
padre
o dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della
protezione e della
assistenza
umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che
gli sono
riconosciuti
della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali
relativi ai
diritti
dell’uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A
tal fine, gli Stati parti
collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli
sforzi
compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni
intergovernative
o non governative competenti che collaborano con l’Organizzazione
delle
Nazioni
Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale
situazione e per
ricercare
i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le
informazioni
necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la
madre o ogni
altro
familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i
principi enunciati
nella
presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro
fanciullo
definitivamente
oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per
qualunque
motivo.
Articolo
23
1. Gli
Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati
devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la
loro dignità,
favoriscano
la loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione alla
vita della
comunità.
2. Gli
Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di
beneficiare di
cure
speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle
risorse disponibili, la
concessione,
dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei
requisiti richiesti, e a
coloro
i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni
del fanciullo e alla
situazione
dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In
considerazione delle particolari
esigenze dei minori handicappati, l’aiuto
fornito
in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito
ogni qualvolta ciò
sia
possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori
o di coloro ai quali il
minore
è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori
handicappati abbiano
effettivamente
accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla
riabilitazione,
alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano
beneficiare di
questi
servizi in maniera atta a concretizzare la più completa
integrazione sociale e il loro
sviluppo
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale.
4. In
uno spirito di cooperazione
internazionale, gli Stati parti favoriscono lo
scambio
di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie
preventive e del
trattamento
medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la
divulgazione
di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi
di formazione
professionale,
nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati
parti di
migliorare
le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza
in tali settori.
A tal
riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei paesi
in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior
stato di salute
possibile
e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si
sforzano di garantire
che
nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali
servizi.
2. Gli
Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del
summenzionato
diritto e
in particolare adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)
diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b)
assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure
sanitarie necessarie, con
particolare
attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c)
lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito
delle cure
sanitarie
primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di tecniche
agevolmente
disponibili
e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo
conto dei pericoli
e dei
rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d)
garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare
in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori
e i minori,
ricevano
informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui
vantaggi
dell’allattamento
al seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e sulla
prevenzione
degli
incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali
informazioni;
f)
sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e
l’educazione e i
servizi
in materia di pianificazione familiare.
3. Gli
Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le
pratiche tradizionali
pregiudizievoli
per la salute dei minori.
4. Gli
Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione
internazionale
in vista di ottenere gradualmente una completa attuazione del
diritto
riconosciuto
nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le
necessità
dei paesi in via di sviluppo.
Articolo
25
Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità
competente
al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o
mentale, il
diritto
a una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua
collocazione.
Articolo
26
1. Gli
Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza
sociale,
compresa la previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per
garantire una
completa
attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione
nazionale.
2. Le
prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in
considerazione delle
risorse
e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo
mantenimento e
tenendo
conto di ogni altra considerazione relativa a una domanda di
prestazione
effettuata
dal fanciullo o per suo conto.
Articolo
27
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di
vita sufficiente
per
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e
sociale.
2. Spetta
ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo
la
responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e
dei loro
mezzi
finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del
fanciullo.
3. Gli
Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle
condizioni
nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori
e altre
persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo
diritto e offrono, se del caso,
un'assistenza
materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto
riguarda
l’alimentazione,
il vestiario e l’alloggio.
4. Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di
garantire il
mantenimento
del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una
responsabilità
finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero.
In particolare,
per
tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
finanziaria nei confronti
del
fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli
Stati parti favoriscono
l'adesione
ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi,
nonché
l’adozione
di ogni altra intesa appropriata.
Articolo
28
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, e
in particolare, al
fine
di garantire l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore
e in base
all’uguaglianza
delle possibilità:
a)
rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b)
incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento
secondario sia
generale
che professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni
fanciullo, e adottano
misure
adeguate come la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una
sovvenzione
finanziaria
in caso di necessità;
c)
garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con
ogni mezzo
appropriato,
in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno
in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e
professionale
siano
aperte e accessibili a ogni fanciullo;
e)
adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza
scolastica e la
diminuzione
del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare
affinché la
disciplina
scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del
fanciullo in
quanto
essere umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli
Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel
settore
dell’educazione, in vista soprattutto di contribuire a eliminare
l’ignoranza e
l’analfabetismo
nel mondo e facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche e
tecniche e ai
metodi
di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare
delle necessità dei
paesi
in via di sviluppo.
Articolo
29
1.
Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve
avere come finalità:
a)
favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo
sviluppo delle sue
facoltà
e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro
potenzialità;
b)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle
libertà
fondamentali e dei principi consacrati
nella Carta delle Nazioni Unite;
c)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua
identità, della sua
lingua
e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori
nazionali del paese nel quale
vive,
del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse
dalla sua;
d)
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in
una società
libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e
di
amicizia
tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle
persone di origine
autoctona;
e)
sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà
interpretata in
maniera
da nuocere alla libertà delle persone fisiche o morali di creare e
di dirigere
istituzioni didattiche, a condizione che i principi
enunciati al paragrafo 1 del presente
articolo
siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni
sia conforme alle
norme
minime prescritte dallo Stato.
Articolo
30
Negli
Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche
oppure persone
di
origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di
tali minoranze non
può
essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare
la
propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli
altri membri del suo
gruppo.
Articolo
31
1. Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo
libero, a
dedicarsi
al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente
alla
vita culturale ed artistica.
2. Gli
Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di
partecipare
pienamente
alla vita culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione,
in condizioni di
uguaglianza,
di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e
culturali.
Articolo
32
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto
contro lo
sfruttamento
economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti
rischi o sia
suscettibile
di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua
salute o al suo
sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli
Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed
educative per
garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle
disposizioni
pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare:
a)
stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione
all’impiego;
b)
prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e
delle condizioni
d’impiego;
c)
prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire
l’attuazione effettiva
del
presente articolo;
Articolo
33
Gli Stati
parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative,
amministrative,
sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l’uso
illecito di
stupefacenti
e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni
internazionali
pertinenti
e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il
traffico illecito
di
queste sostanze.
Articolo
34
Gli Stati
parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di
sfruttamento
sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in
particolare ogni
adeguata
misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che
dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività
sessuale
illegale;
b) che
dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre
pratiche sessuali
illegali;
c) che
dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli
o di materiale
a
carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale,
bilaterale e
multilaterale
per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per
qualunque
fine
e sotto qualsiasi forma.
Articolo
36
Gli Stati
parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento
pregiudizievole
al suo benessere in ogni suo aspetto.
Articolo
37
Gli
Stati parti vigilano affinché:
a) nessun
fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o
degradanti.
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità
di rilascio
devono
essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a
diciotto anni;
b) nessun
fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la
detenzione
o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con
la
legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la
durata più breve possibile;
c) ogni
fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il
rispetto dovuto
alla
dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle
esigenze delle persone
della sua
età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà
separato dagli adulti, a
meno
che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse preminente
del fanciullo, ed egli
avrà
diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di
visite,
tranne che in circostanze eccezionali;
d) i
fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente
accesso a
un’assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di
contestare la
legalità
della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente,
indipendente
e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo
38
1. Gli
Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole
del diritto
umanitario
internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la
cui protezione si
estende
ai fanciulli.
2. Gli
Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per
vigilare che le
persone
che non hanno raggiunto l’età di quindici anni non partecipino
direttamente alle
ostilità.
3. Gli
Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate
ogni persona che
non
ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone aventi
più di quindici anni
ma meno
di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con
precedenza i più
anziani.
4. In
conformità con l’obbligo che
spetta loro in virtù del diritto umanitario
internazionale
di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli
Stati parti
adottano
ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli
coinvolti in un conflitto
armato
possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo
39
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero
fisico
e psicologico e il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima
di ogni forma di
negligenza,
di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra
forma di pene o
di
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.
Tale recupero e
reinserimento
devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il
rispetto della
propria
persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli
Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o
riconosciuto
colpevole
di reato penale il diritto a un trattamento tale da favorire il suo
senso della
dignità
e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell’uomo e le libertà
fondamentali
e che tenga conto della sua età nonché della necessità di
facilitare il suo
reinserimento
nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a
quest’ultima.
2. A
tal fine, e tenendo conto delle
disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali,
gli Stati parti vigilano in particolare:
a)
affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto
colpevole di reato
penale
a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla
legislazione nazionale o
internazionale
nel momento in cui furono commesse;
b)
affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia
almeno diritto
alle
seguenti garanzie:
I - di
essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata
legalmente
stabilita;
II - di
essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del
caso,
tramite
i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro
di lui, e di
beneficiare
di un’assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per
la
preparazione
e la presentazione della sua difesa;
III - che
il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza
giudiziaria
competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi
di legge
in
presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché
in presenza dei suoi
genitori
o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario
all’interesse
preminente
del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua
situazione;
IV - di
non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi
colpevole; di
interrogare
o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l’interrogatorio
dei
testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
V -
qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro
questa
decisione e ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a
un'autorità o istanza
giudiziaria
superiore competente, indipendente e imparziale, in conformità con
la legge;
VI - di
essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o
non parla
la lingua
utilizzata;
VII - che
la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della
procedura.
3.
Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di
procedure, la
costituzione
di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli
sospettati,
accusati
o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in particolar
modo:
a) di
stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i
fanciulli non
abbiano
la capacità di commettere reato;
b) di
adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e
auspicabile per
trattare
questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo
tuttavia inteso
che
i diritti dell’uomo e le garanzie legali debbono essere
integralmente rispettate.
4. Sarà
prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar
modo le
cure,
l’orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà
condizionata, il collocamento in
famiglia,
i programmi di formazione generale e professionale, nonché
soluzioni alternative
all’assistenza
istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento
conforme al
loro
benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo
41
Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni più
propizie all’attuazione dei diritti
del fanciullo che possano figurare:
a)
nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in
vigore per questo Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo
42
Gli Stati
parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni
della
presente Convenzione, con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti
che ai fanciulli.
Articolo
43
1. Al
fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell’esecuzione degli
obblighi
da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un
Comitato dei
Diritti
del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.
2. Il
Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso
di una
competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi
membri
sono
eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il
criterio
di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei
principali ordinamenti
giuridici.
3. I
membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di
persone
designate
dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato
tra i suoi
cittadini.
4. La
prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in
vigore
della presente Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni
ogni due anni.
Almeno
quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario
Generale
dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a
proporre i loro
candidati
entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà
l’elenco
alfabetico
dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati
parti che li
hanno
designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente
Convenzione.
5. Le
elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati
parti, convocate
dal
Segretario Generale presso
la Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste
riunioni
per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli
Stati parti, i
candidati
eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di
voti, nonché la
maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I
membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono
rieleggibili se la loro
candidatura
è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima
elezione
scade
alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri
saranno estratti a
sorte dal
presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In
caso di decesso o di dimissioni di un
membro del Comitato oppure se, per
qualsiasi
altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue
funzioni in
seno
al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura
nomina un altro
esperto
tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla
scadenza del
mandato
corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8.
Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9.
Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le
riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso
la Sede
della
Organizzazione
delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato
determinato
dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.
La durata delle sue sessioni è
determinata
e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla
presente
Convenzione,
sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette
a
disposizione
del Comitato il personale e le strutture di cui quest’ultimo
necessita per
adempiere
con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.
12. I
membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione
ricevono, con
l’approvazione
dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite
dall’Assemblea
Generale.
Articolo
44
1. Gli
Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario
Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui
provvedimenti che essi
avranno
adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente
Convenzione e sui
progressi
realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro
due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della
presente
Convenzione
per gli Stati parti interessati;
b)
in seguito, ogni cinque anni.
2. I
rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se
del caso
indicare
i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di
adempiere agli obblighi
previsti
nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere
informazioni
sufficienti
a fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell’applicazione della
Convenzione
nel paese in esame.
3. Gli
Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale
completo
non
sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno
successivamente | in conformità
con il
capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo | le informazioni
di base in
precedenza
fornite.
4. Il
Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione
complementare
relativa
all’applicazione della Convenzione.
5. Il
Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite
il Consiglio
Economico
e Sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli
Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta
diffusione nei
loro
paesi.
Articolo
45
Al fine
di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e
incoraggiare la
cooperazione
internazionale nel settore oggetto della Convenzione:
a) le
Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia e altri
organi
delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare
nell’esame dell’attuazione di
quelle
disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell’ambito
del loro mandato.
Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle
Nazioni Unite per
l’Infanzia
e ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare
pareri
specializzati
sull’attuazione della Convenzione in settori di competenza dei
loro rispettivi
mandati.
Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite
per
l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli
rapporti sull’attuazione della
Convenzione
in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il
Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni
Specializzate, al
Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia e agli altri Organismi
competenti ogni rapporto
degli
Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di
assistenza tecnica, o che
indichi
una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni
e proposte del
Comitato concernenti tale richiesta o
indicazione;
c) il
Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al
Segretario
Generale
di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai
diritti
del fanciullo;
d) il
Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base
alle
informazioni
ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della presente
Convenzione. Questi
suggerimenti
e raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e
sottoposti
all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli
Stati parti.
TERZA
PARTE
Articolo
46
La
presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo
47
La
presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno
depositati
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo
48
La
presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato.
Gli strumenti di
adesione
saranno depositati presso il Segretario Generale della
Organizzazione delle
Nazioni
Unite.
Articolo
49
1. La
presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo alla
data
del deposito presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite del
ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per
ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o
che vi
aderiranno
dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione
la
Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da
parte di
questo
Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
50
1. Ogni
Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il
Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario
Generale
comunica
quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta
di far sapere
se
siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine
dell’esame delle proposte e
della
loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di
questa comunicazione,
almeno
un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza,
il Segretario
Generale
convoca
la Conferenza
sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni
emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e
votanti alla
Conferenza
è sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni
emendamento adottato in conformità con le disposizioni del
paragrafo 1 del
presente
articolo entra in vigore dopo essere stato approvato
dall’Assemblea Generale delle
Nazioni
Unite e accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando
un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli
Stati
parti
che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati
dalle disposizioni della
presente
Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
riceverà e
comunicherà
a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate
dagli Stati
all’atto
della ratifica o dell’adesione.
2. Non
sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità
della presente
Convenzione.
3. Le
riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica
indirizzata
in
tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli
Stati.
Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal
Segretario Generale.
Articolo
52
Ogni
Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica
scritta
indirizzata al Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. La
denuncia
avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da
parte del
Segretario
Generale.
Articolo
53
Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è
designato come
depositario
della presente Convenzione.
Articolo
54
L’originale
della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese,
francese,
inglese,
russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il
Segretario
Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Promozione dei diritti dell'infanzia
in Italia
Promuovere i
diritti dell'infanzia in Italia è un impegno che deriva
direttamente dalla Convenzione e dai suoi due Protocolli
Opzionali, che l'Italia ha ratificato rispettivamente con legge
n.176/91 e con legge n.46/2002.
La Convenzione
sui diritti dell'infanzia introduce un cambiamento radicale di
prospettiva perché impegna gli Stati parti ad adoperarsi non solo
per proteggere l'infanzia e rispondere ai suoi bisogni fondamentali,
ma anche per promuovere i diritti dei bambini e degli adolescenti in
quanto soggetti di diritti al pari degli adulti.
Questo impegno deve tradursi in precise politiche e piani d'azione,
affinché i diritti dell'infanzia siano non solo formalmente
riconosciuti ma anche effettivamente esercitati dai bambini e
dagli adolescenti.
Per questo scopo, il l'UNICEF Italia svolge una
vasta attività di sensibilizzazione e di promozione dei
diritti dell'infanzia su tutto il territorio nazionale,
attraverso una serie di iniziative culturali ed informative
nell'ottica della collaborazione e della partecipazione.
I soggetti
coinvolti nell'impegno della tutela dei diritti dell'infanzia sono i
seguenti: le istituzioni , le associazioni, gli
esperti, gli operatori, i volontari, l'opinione pubblica e
in modo particolare, gli stessi bambini ed adolescenti.
|